Il ministero delle Infrastrutture con il decreto n. 329 del 6 agosto 2020 detta le regole per chi intende usufruire del sismabonus al 110% e pubblica i Modelli di asseverazione.
l’art. 119 comma 4 del Decreto Legge 34/2020 (DECRETO RILANCIO) stabilisce che per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici si applica l’aliquota di detrazioni fiscale del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi sono detraibili fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare e quanto speso e’ detraibile in 5 quote annuali di pari importo.
Alternativamente, come ormai noto’, il contribuente o committente, può optare al posto della detrazione fiscale in 5 anni, per la cessione del credito ad altro soggetto tra cui anche le banche o per lo sconto in fattura dall’impresa che effettua i lavori.
Il decreto che fissa le regole per quanto riguarda gli interventi relativi al sismabonus (c’è da precisare che il sismabonus era già in vigore prima dell’emanazione del decreto rilancio, ma con minori aliquote di detrazione) è il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58 (modificato successivamente dal D.M. 7 marzo 2017 n. 65) contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e gli schemi di asseverazione.
Con l’entrata in vigore del decreto rilancio e l’aumento della detrazione al 110%, ai fini di regolare le modalita’ operative, il Ministro delle Infrastrutture ha pubblicato un ulteriore Decreto in data 6 agosto 2020, (D.M. 329 del 06/08/2020) dove va a modificare e ad ampliare alcuni articoli ed allegati del precedente provvedimento.
Nello specifico:
ha inserito all’art. 3 il comma 4 bis dove indica che i professionisti che rilasciano attestazioni o asseverazioni ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile di importo minimo di 500.000 euro ed in ogni caso adeguata alla somma degli importi delle asseverazioni che andranno a rilasciare.
ha inserito all’art. 3 il comma 4 ter dove indica che hai fini di usufruire dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura (articolo 121 decreto rilancio) il direttore dei lavori emette il sal con le modalità di cui al comma 1 bis dell’art. 121 del decreto rilancio (minimo 2 SAL e 30% dell’importo dei lavori), che il SAl va redatto secondo il modello 1 allegato al presente decreto e che lo stesso rappresenta l’attestazione di conformità di quanto eseguito in relazione al progetto depositato. Il deposito del SAL allo sportello unico dell’edilizia avviene al completamento dell’intervento insieme all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori redatta secondo i modelli B1 e B2 anch’essi allegati al presente decreto.
ha inserito all’art. 3 il comma 4 quater in cui indica che le asseverazione e attestazioni vanno consegnate al soggetto incaricato di apporre il visto di conformita’.
ha sostituito l’allegato B del decreto 28 febbraio 2017, n.58 con l’allegato B del presente decreto.
al presente Decreto sono inseriti i seguenti allegati:
Allegato 1: asseverazione stati di avanzamento lavori;
allegato B: asseverazione riduzione rischio sismico ed eventuale diminuzione classe di rischio;
allegato B1: asseverazione stato finale dei lavori;
allegato B2: asseverazione collaudo statico dei lavori;
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Precisiamo che sia l’articolo 16 del Decreto Legge 63/2013 (articolo che tratta la detrazione fiscale per il sismabonus) che il decreto rilancio non impongono come condizione per usufruire del sismabonus la diminuzione della classe di rischio sismico dell’edificio, lo dimostra il fatto che la precedente normativa prevede tre aliquote di detrazione (50% se si effettuano interventi di miglioramento statico senza diminuire la classe di rischio, 70% o 75% se gli interventi conportano la diminuzione di una classe di rischio e 80% o 85% se le classi di rischio diminuite sono 2) e nei modelli di asseverazione allegati a quest’ultimo decreto del Ministero delle infrastrutture si deve indicare se l’intervento non ha riportato diminuzione di classe o viceversa.
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