L’asseverazione tecnica in origine: cos’è e i riferimenti di legge:
Si tratta dell’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. E’ stata ‘istituita’ dall’art.16 comma 1-quater del DL 63/2013 e definita nelle sue specifiche, dapprima, dal DM 58 del 28 febbraio 2017, cd. linee guida per la classificazione del rischio sismico.
L’asseverazione tecnica nel Superbonus 110% e l’aggiunta del concetto di congruità dei costi.
L’art.119 comma 4 del DL Rilancio ha poi previsto che, per gli interventi di riduzione del rischio sismico in ottica SuperSismabonus, l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.
NB – i professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il modello di asseverazione, quindi, è stato aggiornato rispetto al vecchio decreto e la modifica è
stata effettuata con un altro provvedimento del MIT, il DM 329 del 6 agosto 2020 che ‘contiene’ questi allegati:
- l’allegato B-1 è il modulo con il quale il Direttore dei Lavori delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, la congruità delle spese sostenute, l’importo degli Stati di Avanzamento Lavori e la riduzione del rischio sismico ottenuta a seguito dell’intervento eseguito. Questo modulo dovrà essere consegnato allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a conclusione dei lavori e una copia andrà consegnata al Committente.
- l’allegato B-2 è il modulo con il quale il Collaudatore delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, e la
riduzione del rischio sismico ottenuta dopo l’intervento. Questo modulo dovrà essere consegnato allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a conclusione dei lavori e una copia andrà consegnata al Committente; - l’allegato 1-SAL è il modulo con il quale il Direttore dei lavori delle opere strutturali emetterà gli stati di avanzamento lavori, secondo il comma 1bis dell’art.121 del DL Rilancio, per usufruire da parte del Committente dell’opzione della Cessione del Credito o dello Sconto in fattura. Il deposito dei SAL dovranno essere consegnati allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2. Una copia andrà consegnata al Committente;
in caso di cessione del credito o sconto in fattura (parliamo sempre di Sismabonus 110%), il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) redigendolosecondo il modello di cui all’allegato 1.
Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che
l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis DL Rilancio.
Il deposito dei SAL avviene al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2. Per accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura si dovranno consegnare le sopracitate asseverazioni al soggetto che apporrà il visto di conformità (art.119 comma 11 DL 34/2020)
Asseverazione del progettista (Allegato B)
Ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera b del DM 329/2020, il deposito dell’allegato B presso il comune (o sportello unico competente a seconda dei casi) in caso di permesso di costruire
può essere effettuato anche successivamente alla presentazione della richiesta del titolo abilitativo e del relativo rilascio, inviandolo prima o al limite contestualmente l’invio
dell’inizio lavori senza perdere l’agevolazione (l’inizio lavori sancisce il termine ultimo previsto per evitare l’asseverazione tardiva e la decadenza del bonus). Si tratta della cd.
asseverazione ‘tardiva’, tenendo presente che:
1. la cifra da indicare sul campo specifico dell’allegato B relativo alla congruità della spesa ammessa a detrazione è cosi determinata:
— in termini di opere l’importo risultante da un computo metrico estimativo stilato con i prezzi derivanti dai prezzari ufficiali indipendentemente da quelli pattuiti con il contratto di appalto (fermo restando il requisito di congruità);
— in termini di spese tecniche l’importo determinato attraverso l’applicazione del DM Giustizia del 17 giugno 2016 (cd. Decreto Paramtri Bis) indipendentemente da quello effettivamente pattuito con i professionisti (fermo restando il requisito di congruità);
— il tutto compreso iva ed oneri fiscali.
2. in caso di saturazione o superamento del massimale totale previsto per il SuperSismabonus, la spesa da indicare di cui al punto precedente è comunque quella totale relativa alla globalità dell’intervento e delle relative spese professionali, indipendentemente dal massimale disponibile. In sede successiva di detrazione sarà poi detratta la spesa effettivamente detraibile sulle base del massimale disponibile. Questo caso è molto ricorrente in caso di demolizione e ricostruzione, poiché con ogni probabilità per edifici composti da poche unità immobiliari il massimale disponibile sarà sicuramente superato dal costo degli interventi relativi alla sismica.
La cifra da indicare (a monte della tabella SAL) relativamente all’ammontare dei lavori stimati in fase di progetto è pari a quella indicata nell’allegato B (quindi stimata con prezzari ufficiali, ma al netto dell’Iva) e il rispetto del requisito di raggiungimento del 30% dell’intervento per l’emissione del SAL è riferito a detta cifra corrispondente al totale lavori indipendentemente dal massimale disponibile (cfr. risposta n. 538/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
L’importo dei relativi SAL da indicare nell’apposita tabella è determinato invece applicando i prezzi di appalto effettivi e determinando l’ammontare dei lavori corrispondente alle quantità eseguite. Accade che, poiché i prezzi di appalto saranno minori uguali (per il rispetto della congruità) dei prezzi stimati con i listini ufficiali, il 30% relativo all’importo stimato da progetto (allegato B) corrisponde in realtà ad uno stato di avanzamento maggiore del 30% rispetto all’importo dell’appalto effettivo.
Ad esempio:
— prezzo appalto stimato con listini e indicato sull’allegato B: 90.000 euro;
— prezzo appalto reale da contratto con impresa: 80.000 euro
In questi casi, il SAL può essere emesso a maturazione di un importo pari a 30% di 90.000 euro = 27.000 euro che corrisponde in realtà al 33.75% rispetto all’appalto reale (27.000/80.000 x 100= 33.75).
Asseverazione/attestazione DL a fine lavori (Allegato B1)
La cifra da indicare è quella corrispondente all’ammontare dei lavori effettivamente realizzati in conformità al progetto ed eventuali varianti sulla base della contabilità e dei prezzi di appalto, al netto dell’Iva, indipendentemente dalla cifra stimata e indicata sull’allegato B in sede di progetto.
Quindi rappresenta la cifra risultante dalla contabilità finale svolta con i prezzi di appalto pattuiti.
Asseverazione del collaudatore a fine lavori (Allegato B2)
Questo modulo è di competenza del collaudatore finale, che attesterà che i lavori corrispondono al progetto definitivo (e a quello delle eventuali varianti) che hanno consentito la riduzione del rischio sismico della costruzione con o senza passaggio di un numero di classi di rischio, rispetto alla situazione ante-operam.
Fonte: Dott.ssa Rosalba Angileri – Commercialista – revisore contabile